La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione prevista dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE.

In Italia, con l’espressione certificazione energetica degli edifici si intende la disciplina in tema di rendimento energetico dell’edilizia e contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e successive modifiche ed integrazioni.

La Certificazione Energetica si riferisce anche al complesso delle operazioni svolte per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica (cd. ACE, oggi APE, attestato di prestazione energetica), ovvero del documento attestante la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio e contenente le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio in questione.

La competenza legislativa riguardo la certificazione energetica degli edifici spetta alle Regioni. Pertanto la normativa al momento risulta molto variegata da Regione a Regione.

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Obbligo di redigere un Attestato di prestazione energetica

Lavori di nuova costruzione e interventi sull’esistente

Il futuro attestato dovrà essere prodotto per gli edifici ed unità immobiliari di nuova costruzione ed in caso di interventi importanti sull’esistente. Rientrano in quest’ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio. Vi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l’impermeabilizzazione delle coperture.

Vendita o nuova locazione

Il proprietario di un edificio o di un’unità immobiliare dovrà mettere a disposizione dell’acquirente o del locatario l’Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l’Ape.

Annunci immobiliari

Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.

Gestione di impianti termici e di climatizzazione

Anche il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici (o nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico), dovrà prevedere la predisposizione di un Ape.

Se già c’è un Ace in corso di validità

L’obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.

Validità dell’Ape e rinnovo

Il decreto stabilisce per l’Ape una durata massima di 10 anni e l’obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l’attestato decadrà il 31 dicembre dell’anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.

Sanzioni

Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che se non rispettano l’obbligo di redazione dell’Ape in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, dovranno pagare un’ammenda da 3mila a 18mila euro. Non meno severe le sanzioni per il professionista, tenuto a pagare una somma compresa tra 700 e 4200 euro nel caso in cui l’attestato di prestazione energetica non rispetterà i criteri che saranno stabiliti dalla legge.